INFORMAZIONI UTILI E NORMATIVE: NORMATIVA FISCALE
Trattamento del buono pasto elettronico ai fini IRPEF e IRES
Ai fini della determinazione dell’IRPEF a carico del lavoratore dipendente o assimilato è necessario tener conto di quanto disposto dall’art 51 comma 2 lettera c) del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi). Secondo tale norma non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 8,00 le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.
In riferimento a tale norma, va evidenziato che l’eventuale eccedenza rispetto alla soglia di euro 8,00 deve essere computata ai fini della determinazione della base imponibile. Il dipendente sarà quindi tenuto a corrispondere le imposte su di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale del buono pasto ed il valore soglia sopra indicato.
Ai fini dell’IRES, il costo sostenuto dalle imprese è integralmente deducibile.
Trattamento del buono pasto elettronico ai fini IVA
In seguito alle modifiche intervenute ad opera dell’art. 83 comma 28 bis del D.L. n. 112/08 (convertito,con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008) dal 1° settembre 2008 l’IVA sarà interamente detraibile con aliquote differenti a seconda dell’acquirente (aliquota al 4% per le aziende e al 10% per i liberi professionisti) sulle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (sempre nel rispetto del principio di inerenza all’attività di impresa). Dal 1° settembre 2008, per effetto dell’art. 83 comma 28 ter), il regime di detraibilità opera sia per le società emettitrici che per i datori di lavoro.
Trattamento ai fini contributivi e previdenziali del buono pasto elettronico
Il D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 ha previsto l’uniformità della base imponibile fiscale con quella previdenziale. La base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale va individuata ai sensi dell’art 51 del T.U.I.R.. L’erogazione dei buoni pasto elettronico al lavoratore dipendente, non concorrendo fino all’importo giornaliero di 8,00 euro, alla formazione del reddito da lavoro, non è soggetta entro tali limiti ad oneri di natura previdenziale e assistenziale.