Informazioni e Normative sui Buoni Pasto

INFORMAZIONI UTILI E NORMATIVE: NORMATIVA FISCALE

I buoni pasto, in quanto servizio sostitutivo della mensa, beneficiano di numerose agevolazioni fiscali e previdenziali sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Trattamento del buono pasto ai fini IRPEF e IRES

Ai fini della determinazione dell’IRPEF a carico del lavoratore dipendente o assimilato è necessario tener conto di quanto disposto dall’art 51 comma 2 lettera c) del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi). Secondo tale norma non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 euro, aumentato a euro 8,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.
In riferimento a tale norma, va evidenziato che l’eventuale eccedenza rispetto alla soglia di 4,00 euro, aumentato a euro 8,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, deve essere computata ai fini della determinazione della base imponibile. Il dipendente sarà quindi tenuto a corrispondere le imposte su di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale del buono pasto ed il valore soglia sopra indicato.
Ai fini dell’IRES, il costo sostenuto dalle imprese è integralmente deducibile.

Trattamento del buono pasto ai fini IVA

In seguito alle modifiche intervenute ad opera dell’art. 83 comma 28 bis del D.L. n. 112/08 (convertito,con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008) dal 1° settembre 2008 l’IVA è interamente detraibile con aliquote differenti a seconda dell’acquirente (aliquota al 4% per le aziende e al 10% per i liberi professionisti) sulle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (sempre nel rispetto del principio di inerenza all’attività di impresa). In relazione all’imposta sul valore aggiunto è stato modificato l’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l’eliminazione della previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in esame. L’intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040. È opportuno ricordare, peraltro, che la norma italiana che limitava il diritto alla detrazione era stata già oggetto di modifiche che ne avevano ridotto l’ambito di applicazione. Superando tutti i precedenti dubbi interpretativi, la nuova disposizione garantisce il regime di piena detraibilità a tali spese a favore dei datori di lavoro, senza alcuna limitazione relativa ai soggetti fruitori ed al contesto in cui tali costi sono sostenuti.
Dal 1° settembre 2008, per effetto dell’art. 83 comma 28 ter), il regime di detraibilità opera sia per le società emettitrici che per i datori di lavoro. Le prestazioni eseguite dagli esercizi convenzionati sono da assoggettarsi ad aliquota I.V.A. del 10% giusto il disposto normativo del D.P.R. n. 633/72 – parte terza n. 121.

Trattamento ai fini contributivi e previdenziali

Il D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 ha previsto l’uniformità della base imponibile fiscale con quella previdenziale. La base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale va individuata ai sensi dell’art 51 del T.U.I.R.. L’erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente, non concorrendo fino all’importo giornaliero di 4,00 euro, aumentata a 8,00 euro per i buoni pasti elettronici, alla formazione del reddito da lavoro, non è soggetta entro tali limiti ad oneri di natura previdenziale e assistenziale.

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO 7 GIUGNO 2017 N. 122

Il buono pasto può essere speso non soltanto presso gli esercizi legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), le mense aziendali e interaziendali, le gastronomie, le rosticcerie e la grande distribuzione organizzata, come in precedenza previsto, bensì anche presso i mercati, i locali di vendita gestiti dai coltivatori diretti o adiacenti alle industrie di produzione di alimenti (c.d. spacci), gli agriturismi e gli ittioturismi.

L’articolo 2 del decreto n. 122/2017 conferma che i beni acquistabili, se non somministrati, devono essere «pronti al consumo». In altre parole, il Legislatore ha permesso l’uso del buono pasto anche per la fruizione del pasto preparato o consumato a casa (fattispecie ancora maggioritaria nel nostro Paese), ma continua a vietare l’uso del buono per il pagamento di prodotti non alimentari o alimentari se consumabili solo previa manipolazione.

In luogo del precedente divieto al cumulo del buono pasto (ovvero era obbligatorio l’utilizzo di un solo buono pasto per giornata lavorativa), vige ora la possibilità di cumulare fino a otto buoni per singola transazione e singola giornata, non necessariamente lavorativa.

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