Buoni pasto

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Informazioni e Normative sui Buoni Pasto

INFORMAZIONI UTILI E NORMATIVE: NORMATIVA FISCALE

I buoni pasto, in quanto servizio sostitutivo della mensa, beneficiano di numerose agevolazioni fiscali e previdenziali sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Trattamento del buono pasto ai fini IRPEF e IRES

Ai fini della determinazione dell’IRPEF a carico del lavoratore dipendente o assimilato è necessario tener conto di quanto disposto dall’art 51 comma 2 lettera c) del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi). Secondo tale norma non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 euro, aumentato a euro 8,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.
In riferimento a tale norma, va evidenziato che l’eventuale eccedenza rispetto alla soglia di 4,00 euro, aumentato a euro 8,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, deve essere computata ai fini della determinazione della base imponibile. Il dipendente sarà quindi tenuto a corrispondere le imposte su di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale del buono pasto ed il valore soglia sopra indicato.
Ai fini dell’IRES, il costo sostenuto dalle imprese è integralmente deducibile.

Trattamento del buono pasto ai fini IVA

In seguito alle modifiche intervenute ad opera dell’art. 83 comma 28 bis del D.L. n. 112/08 (convertito,con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008) dal 1° settembre 2008 l’IVA è interamente detraibile con aliquote differenti a seconda dell’acquirente (aliquota al 4% per le aziende e al 10% per i liberi professionisti) sulle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (sempre nel rispetto del principio di inerenza all’attività di impresa). In relazione all’imposta sul valore aggiunto è stato modificato l’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l’eliminazione della previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in esame. L’intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040. È opportuno ricordare, peraltro, che la norma italiana che limitava il diritto alla detrazione era stata già oggetto di modifiche che ne avevano ridotto l’ambito di applicazione. Superando tutti i precedenti dubbi interpretativi, la nuova disposizione garantisce il regime di piena detraibilità a tali spese a favore dei datori di lavoro, senza alcuna limitazione relativa ai soggetti fruitori ed al contesto in cui tali costi sono sostenuti.
Dal 1° settembre 2008, per effetto dell’art. 83 comma 28 ter), il regime di detraibilità opera sia per le società emettitrici che per i datori di lavoro. Le prestazioni eseguite dagli esercizi convenzionati sono da assoggettarsi ad aliquota I.V.A. del 10% giusto il disposto normativo del D.P.R. n. 633/72 – parte terza n. 121.

Trattamento ai fini contributivi e previdenziali

Il D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 ha previsto l’uniformità della base imponibile fiscale con quella previdenziale. La base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale va individuata ai sensi dell’art 51 del T.U.I.R.. L’erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente, non concorrendo fino all’importo giornaliero di 4,00 euro, aumentata a 8,00 euro per i buoni pasti elettronici, alla formazione del reddito da lavoro, non è soggetta entro tali limiti ad oneri di natura previdenziale e assistenziale.

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO 7 GIUGNO 2017 N. 122

Il buono pasto può essere speso non soltanto presso gli esercizi legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), le mense aziendali e interaziendali, le gastronomie, le rosticcerie e la grande distribuzione organizzata, come in precedenza previsto, bensì anche presso i mercati, i locali di vendita gestiti dai coltivatori diretti o adiacenti alle industrie di produzione di alimenti (c.d. spacci), gli agriturismi e gli ittioturismi.

L’articolo 2 del decreto n. 122/2017 conferma che i beni acquistabili, se non somministrati, devono essere «pronti al consumo». In altre parole, il Legislatore ha permesso l’uso del buono pasto anche per la fruizione del pasto preparato o consumato a casa (fattispecie ancora maggioritaria nel nostro Paese), ma continua a vietare l’uso del buono per il pagamento di prodotti non alimentari o alimentari se consumabili solo previa manipolazione.

In luogo del precedente divieto al cumulo del buono pasto (ovvero era obbligatorio l’utilizzo di un solo buono pasto per giornata lavorativa), vige ora la possibilità di cumulare fino a otto buoni per singola transazione e singola giornata, non necessariamente lavorativa.

Le associazioni dei Buoni Pasto

LE ASSOCIAZIONI

Anseb

Associazione Nazionale Società Emittenti Buoni Pasto

ANSEB è la principale associazione di rappresentanza delle aziende che esercitano attività di emissione dei buoni pasto.
I soci dell’Associazione rappresentano il 75% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa. Le azioni dell’Associazione sono coerenti con i valori della legalità, della concorrenza, della responsabilità sociale d’impresa, della tutela alla salute e del riconoscimento della dignità del lavoro.
ANSEB aderisce a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, socia di Confcommercio – Imprese per l’Italia.

SEDE SEGRETERIA
Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma
Tel 06 583921
Fax 06 5818682
Email boxfipe@fipe.it

COMITATO DIRETTIVO

  • Emmanuele Massagli
  • Bernardo Bernardi
  • Andrea Keller
  • Marcello Fiore
  • Riccardo Gismondi
  • Sergio Satriano

AZIENDE ASSOCIATE

  • EDENRED
  • SODEXO
  • DAY
  • BUONCHEF
  • RISTOMAT
  • BLUBE

Aieb

Associazione Italiana Emettitori Buoni Pasto

SEDE SEGRETERIA
Tel 02 2818621
Fax 02 99990245
Email info@confesercenti.it

Come funzionano i Buoni Pasto

COME FUNZIONANO

  • La società emittente identifica e propone la soluzione più adatta;
  • Il datore di lavoro stabilisce il valore del buono da elargire ai propri dipendenti sulla base dei giorni di effettiva presenza;
  • Il datore di lavoro, con la stipula del contratto, affida l‘incarico alla società emittente di prestare un servizio alternativo di mensa per i propri dipendenti tramite una rete di punti di ristoro convenzionati;
  • Periodicamente il datore di lavoro ordina il quantitativo di buoni pasto sulla base delle giornate lavorative;
  • La società emittente consegna i buoni richiesti unitamente alla fattura riepilogativa e ad un tabulato di controllo che  facilita la distribuzione ai dipendenti;
  • Il datore di lavoro, ricevuti i buoni ordinati, li distribuisce ai propri dipendenti;
  • Il dipendente consuma il pasto presso uno degli esercizi appartenete alla rete convenzionata della società emittente, consegnando il buono pasto quale corrispettivo del servizio;
  • La società emettitrice successivamente si occupa del ritiro, del controllo e del rimborso al ristoratore. La gestione e il controllo del corretto utilizzo dei buoni pasto determinano un impegno molto delicato per la società emittente. Il buono pasto costituisce infatti un elemento del contratto di lavoro stipulato tra l’azienda cliente ed i suoi dipendenti, di conseguenza, subisce alcuni limiti all’utilizzo che derivano dalla normativa tributaria e previdenziale inerente al rapporto stesso.

Cosa sono i Buoni Pasto

Il decreto 7 Giugno 2017 n. 122 ha modificato la disciplina introducendo delle nuove disposizioni in materia di “servizi sostitutivi di mensa” (buoni pasto).

Il Buono Pasto è un titolo di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, dal valore predeterminato che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono presso gli esercizi convenzionati con la società emettitrice del documento.

IL PROCESSO

Il processo di emissione e di utilizzo dei buoni pasto è basato su due fasi che determinano i seguenti rapporti:

  • il primo rapporto si instaura tra società emittente e datore di lavoro;
  • Il secondo tra società emittente ed i pubblici esercizi che somministrano i pasti ai dipendenti del datore di lavoro. 
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