FAQ

FAQ Azienda

FAQ Azienda

PER IL DATORE DI LAVORO

Gli stagisti e i lavoratori con contratto di apprendistato possono usufruire dei buoni pasto.

Buonipasto.it offre la possibilità ad i propri utenti di poter richiedere informazioni oppure un’offerta per l’acquisto dei buoni pasto a tutti i principali emettitori nazionali in modo semplice, veloce e completamente gratuito. Compilato l’apposito form, Buonipasto.it invierà in tempo reale la vostra richiesta di informazioni o di offerta alle società emettitrici che avrete selezionato. Saranno le stesse che vi contatteranno nel giro di brevissimo tempo. 

Buonipasto.it offre la possibilità ad i propri utenti di poter
acquistare in tempo reale
, scegliendo velocemente il valore facciale effettivamente spendibile, il numero di buoni contenuti in ogni carnet e naturalmente la società emettitrice. L’acquisto prevede il pagamento anticipato tramite carta di credito ed esclude ogni commissione.
I buoni pasto verranno consegnati al vostro indirizzo tramite corriere espresso.

Si, certo. Tenendo comunque presente che oltre la soglia di 5,29 euro il buono pasto è soggetto a tassazione fiscale e previdenziale.

Certamente, il datore di lavoro può decidere di attribuire i buoni pasto solo ad alcune categorie di dipendenti, e/o anche per importi giornalieri diversi.

FAQ Esercente

FAQ Esercente

PER L’ESERCIZIO CONVENZIONATO

Tutti i principali emettitori indicano la scadenza del buono pasto sul fronte dello stesso. Ad esempio, se viene indicato 12/2018 il buono pasto scadrà il 31 dicembre 2018.

I requisiti necessari per poter erogare servizi sostitutivi di mensa sono:

  • Gli esercizi di cui alla legge n. 287/91 che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli previsti da eventuali leggi regionali.
  • Le mense aziendali e interaziendali.
  • Le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo previsto dalla legge n. 443/1985 (art. 5 comma 1).

Mediante la sottoscrizione di apposito contratto di convenzione, solitamente predisposto dalla società emettitrice che, obbligatoriamente, deve essere formulato in forma scritta e deve contenere:

  • Indicazione dei termini di pagamento
  • Durata, condizioni e termine di preavviso per eventuale rinegoziazione o disdetta
  • Informazioni sull’utilizzabilità del buono pasto (validità e limiti)
  • Commissione applicata dalla società di emissione sui pagamenti ai ristoratori.
  • Indicazione del termine entro il quale l’esercizio può richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate

Buonipasto.it offre la possibilità ad i propri utenti di poter richiedere il convenzionamento del proprio esercizio, in modo semplice, veloce e completamente gratuito con tutti i principali emettitori di buoni pasto.

Compilato l’apposito form, Buonipasto.it invierà immediatamente la tua richiesta di convenzionamento alle società emettitrici che avrai selezionato. Le stesse, valuteranno la tua richiesta e se interessate alla tua richiesta di adesione, entro circa 30 giorni, ti invieranno la convenzione ed il materiale di marketing.

Sconsigliamo di accettare i buoni pasto fino a quando, ricevendo il contratto di convenzionamento non lo avrai sottoscritto. Accettare i buoni pasto senza aver prima sottoscritto la convenzione non ti consente di fatturare i buoni pasto ritirati e quindi di incassarne il corrispettivo.

FAQ Utilizzatore

FAQ Utilizzatore

PER GLI UTILIZZATORI

Sì, ma in ogni caso non è possibile ricevere un resto in denaro. Nel caso invece di utilizzo per acquisti di importi superiori al valore facciale, l’utilizzatore deve corrispondere in denaro la quota parte superiore al valore del buono.

I buoni pasto sono validi solo in Italia e su tutto il territorio nazionale. Eventuali limitazioni geografiche devono essere indicate chiaramente sul fronte del buono pasto stesso.

Sì, esclusivamente da parte di prestatori di lavoro subordinato o collaboratori durante la giornata lavorativa. In pratica, quindi, da persone che effettuano turni di lavoro. Stesso discorso si applica all’orario post-pomeridiano; non vi sono infatti limiti dal punto di vista temporale all’utilizzo del buono, purché sia utilizzato nell’ambito della giornata lavorativa.

No. Ai sensi dell’art. 2 del DPCM 18 novembre 2005, il buono pasto è un documento di legittimazione che consente al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il buono pasto, inoltre, non è cedibile, commercializzabile e convertibile in denaro; infatti può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore.

Sì, la scelta sui soggetti cui erogare i buoni pasto ricade esclusivamente sul datore di lavoro, che finanzia interamente il costo degli stessi.

Il servizio sostitutivo di mensa può essere offerto dall’azienda a:

  • – tutti i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e/o parziale (c.d. part-time), anche qualora l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo;
  • – tutti i soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato (ad esempio, i lavoratori a progetto)

Il buono pasto può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti alimentari presso i supermercati convenzionati.

Non è possibile che l’esercente chieda una percentuale di trattenuta. Se dovesse accadere, l’utilizzatore del buono pasto può inviare una email con la segnalazione, specificando tutti i dati del locale quali RAGIONE SOCIALE, P. IVA ed INDIRIZZO dell’Affiliato.

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